approvato studio flavoni

Permesso a Costruire

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è un titolo autorizzativo, rilasciato dal Comune di riferimento ed è necessario per eseguire nuove costruzioni, ampliamenti o interventi rilevanti di ristrutturazione.

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, attraverso un’apposita istanza da presentare o, previa sottoscrizione digitale via pec, all’Ufficio Protocollo del Comune di riferimento o recandosi direttamente presso lo Sportello Unico dell’Edilizia.
Alla richiesta di permesso di costruire, deve essere allegato un progetto, redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione, che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e relative all’efficienza energetica).
La competenza al rilascio è del responsabile dello Sportello Unico, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Il rilascio del permesso di costruire, che deve avvenire in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

Una volta ricevuta l’istanza, lo Sportello Unico ha dieci giorni di tempo per comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredandola da una relazione dettagliata sull’intervento richiesto. Nello stesso termine, può anche richiedere che vengano apportate modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, illustrandone le ragioni.
Il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere interrotto, ma solo per una volta, entro trenta giorni dalla domanda e solo per acquisire (con richiesta motivata) dei documenti necessari a integrare o completare la documentazione presentata, che l’amministrazione non abbia già a disposizione né possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere da quando la documentazione integrativa viene consegnata.
Il provvedimento finale è adottato dal responsabile dell’ufficio entro trenta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento ed è notificato all’interessato dallo sportello unico. Tale termine è esteso a quaranta giorni se il responsabile del procedimento ha comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

SILENZIO-ASSENSO

Il Testo unico prevede che, se il responsabile dell’ufficio non ha opposto un motivato diniego alla domanda di permesso di costruire e il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo è decorso, sull’istanza si intende formato il silenzio-assenso.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

In alcuni casi è possibile che il permesso di costruire sia rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali, può essere rilasciato, previa deliberazione del Consiglio Comunale, esclusivamente con riferimento a edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, se da ciò non derivi un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.

DURATA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori entro i quali il permesso di costruire ha efficacia sono indicati nel permesso stesso: il termine di inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre quello entro il quale l’opera va completata non può essere superiore a tre anni dall’inizio.

PROROGA

Una volta scaduto il termine di efficacia del permesso, quest’ultimo decade di diritto per la parte non eseguita.
Per evitare la decadenza, prima della scadenza va richiesta una proroga che viene accordata, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
-sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso;
-esigenze connesse alla mole del progetto da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive,
-difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori,
-opere pubbliche il cui finanziamento è previsto in più esercizi finanziari.

NUOVO PERMESSO E DECADENZA

Il rilascio del nuovo permesso riguarda le opere ancora da eseguire. In ogni caso, l’entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti comporta la decadenza del permesso, a meno che i lavori non siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dall’inizio.

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