Il Bonus Facciate
Il Bonus Facciate
contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020, è una detrazione fiscale (Irpef) del 90%, per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Dalla circolare emanata dall’Agenzia dell’Entrate, si legge che, “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, finalizzate al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (identificate con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, articolo 2 del decreto n. 1444/1968 ), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 %”.
Cos’è una facciata
Sono le parti opache dell’edificio, i balconi e gli ornamenti. Significa che restano fuori le opere sugli infissi, le grondaie, impianti di illuminazione e i cavi TV ( anche se per quest’ultimi, c’è sempre la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazioni).
Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:
-l’intonacatura;
-la verniciatura;
-il rifacimento di ringhiere;
-le decorazioni e i fregi;
-i balconi;
-i marmi di facciata.
Le zone ammesse
In base al Decreto Ministeriale del 1968, le zone A e B ammesse al bonus, sono così specificate:
-la “zona A” include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
-la “zona B” include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti, non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. In altre parole, non si ha diritto al bonus nelle zone destinate a nuovi complessi con bassa densità di ubicazione.

