CHE COS’E’ L’APE
L’ APE è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, di un’abitazione o di un appartamento. Attraverso una scala che va da A4 a G, indica le prestazioni energetiche degli edifici. L’APE è obbligatorio per la vendita o l’affitto di un immobile ed è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio.
L’APE è, uno strumento per:
-valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici;
-consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci.
CHI REDIGE L’APE E COME SI REALIZZA
L’APE viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico, che solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.
L’analisi energetica dell’immobile, che avviene tramite sopralluogo, obbligatorio per legge, va ad analizzare:
-le caratteristiche geometriche dell’immobile;
-le caratteristiche delle murature e degli infissi;
-la produzione di acqua calda;
-il raffreddamento ed il riscaldamento degli ambienti;
-il tipo di impianto;
-eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Il Certificatore elabora i calcoli, compila e rilascia l’APE, con cui sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.
Il Certificatore, inoltre, ha l’obbligo di presentare alla Regione di competenza copia dell’APE.
Il costo di una certificazione energetica varia a seconda della città e delle caratteristiche dell’immobile.La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, di 10 anni. Per preservare la validità dell’APE, bisogna garantire i controlli della caldaia previsti dalla legge.
QUANDO NON VA RICHIESTO L’APE
Nei casi di seguito elencati, l’APE non va richiesto:
-edifici adibiti a luoghi di culto;
-fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
-i manufatti non riconducibili alla definizione di “edificio”, come per esempio i capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
-i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle parti dell’involucro edilizio;
-i fabbricati allo stato di“rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
-i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
-i fabbricati di servizio non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
-i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
-i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
-i fabbricati industriali e artigianali che vengono riscaldati per esigenze particolari (ad esempio le serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
-manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.
SANZIONI APE
Le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica, sono le seguenti:
-in caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici di nuova costruzione, e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro;
-se durante il passaggio di proprietà di un immobile viene violato l’obbligo di dotare lo stesso di APE, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
-in caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari in un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 (e da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa dichiarazione nel contratto: se la durata della locazione non eccede i tre anni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà);
-in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro;
-in caso di violazione dell’obbligo di presentazione al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori del certificato energetico e dell’asseverazione per la conformità delle opere, il direttore dei lavori, incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale. La sanzione viene applicata dal Comune;
-in caso di violazione dell’obbligo di controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento (la caldaia), il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro.

